Regolamento di servizio›Titolo V›Capo I
Art. 232
In vigore dal 10 apr 2001
È compito altresì dei militari del Corpo di vigilare che siano osservate tutte le norme prescritte per l'introduzione, direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie italiane, del sale sofisticato od allo stato puro, destinato alle industrie:
a) della preparazione dei concimi per l'agricoltura;
b) della preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;
c) della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;
d) dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;
e) della depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
e ad altre industrie nel territorio soggetto a monopolio che venissero ammesse alla cessione del sale in esenzione da imposta.
Parimenti i militari debbono vigilare sul sale sofisticato o puro destinato agli stabilimenti industriali eretti in regime di deposito franco nella zona aperta del Comune di Napoli e degli altri comuni cui sia concesso uguale regime, nonché agli stabilimenti industriali nei porti franchi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-232