Regolamento di servizio
Art. 236
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo possono essere chiamati in servizio delle coltivazioni autorizzate ed in tal caso dipendono, limitatamente all'esecuzione del servizio stesso, escluso qualsiasi compito di carattere tecnico od amministrativo, dal direttore compartimentale delle coltivazioni e, per esso, dal funzionario delle coltivazioni preposto al servizio cui vengono addetti, che loro impartisce gli ordini e le istruzioni relativi, dandone comunicazione al comando del circolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-236