Regolamento di servizio
Art. 237
In vigore dal 10 apr 2001
Fuori delle coltivazioni autorizzate e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari del Corpo esercitano attiva vigilanza al fine di scoprire e reprimere qualsiasi tentativo di contrabbando.
Per questi servizi ricevono ordini direttamente dai superiori del Corpo.
I comandi di circolo, di nucleo e di compagnia devono per altro tenersi in continuo contatto con il direttore compartimentale per tutto quanto possa interessare la repressione del contrabbando.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-237