Regolamento di servizio

Art. 237

In vigore dal 10 apr 2001
Fuori delle coltivazioni autorizzate e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari del Corpo esercitano attiva vigilanza al fine di scoprire e reprimere qualsiasi tentativo di contrabbando. Per questi servizi ricevono ordini direttamente dai superiori del Corpo. I comandi di circolo, di nucleo e di compagnia devono per altro tenersi in continuo contatto con il direttore compartimentale per tutto quanto possa interessare la repressione del contrabbando.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-237

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 237 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo