Regolamento di servizio

Art. 242

In vigore dal 10 apr 2001
A tutela del diritto di monopolio nei riguardi della fabbricazione, i militari del Corpo devono ricercare e perseguire: la costruzione e detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione; la fabbricazione o preparazione del tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco (salvo che per questi non si sia ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione), e di ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo; la preparazione di sigarette, fatta a scopo di commercio, con tabacchi provenienti dal monopolio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-242

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Art. 242 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo