Regolamento di servizio

Art. 247

In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi di temporanea vacanza degli uffici-vendita e dei magazzini di vendita, la gestione provvisoria di essi può essere tenuta, eccezionalmente e per breve periodo di durata determinata, da sottufficiali del servizio attivo del Corpo, previo assenso del Comando generale. Nei casi di urgenza, la concessione può essere disposta dal comando di circolo, salva la successiva ratifica del Comando generale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-247

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Art. 247 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo