Regolamento di servizio
Art. 251
In vigore dal 10 apr 2001
Vigilanza analoga a quella prescritta nei precedenti articoli viene esercitata anche sulle rivendite dei tabacchi delle stazioni ferroviarie.
Presso gli alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, caffè ed altri luoghi di pubblico ritrovo, nonché presso circoli, negozi ed altri esercizi autorizzati alla vendita di tabacchi al pubblico, i militari del Corpo si assicurano saltuariamente che il proprietario o direttore o gestore dell'esercizio sia tuttora il titolare della licenza e questa non sia scaduta di validità, che i generi siano stati prelevati dalle rivendite vicine e lo smercio si effettui nelle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'amministrazione, riscontrando, ove venga aggiunto un sopraprezzo in confronto della tariffa, che esso sia nella misura eventualmente consentita per il caso dall'amministrazione.
La vigilanza dei militari si estende, inoltre, alle rivendite presso le esposizioni, mostre e fiere periodiche, nonché alle vendite che si eseguono nei vagoni ristoranti ed ai depositi relativi costituiti presso le principali stazioni ferroviarie.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-251