Regolamento di servizio

Art. 246

In vigore dal 10 apr 2001
Presso gli uffici-vendita e magazzini di vendita va pure esercitata dai militari della Regia guardia di finanza una vigilanza saltuaria, per constatare la corrispondenza dei generi che ne vengono estratti con la bolletta relativa, e la regolarità degli strumenti di pesi e misure. Con ripesatura a scandaglio i militari anzidetti accertano specialmente l'esattezza delle quantità di sali uscenti dai predetti uffici e magazzini, in confronto con le indicazioni delle bollette, richiedendo l'intervento del ricevitore o magazziniere. Se questi si rifiutasse di intervenire all'operazione, i militari compilano il verbale della verifica eseguita, e in esso fanno menzione del rifiuto. I militari del Corpo esercitano altresì vigilanza saltuaria per accertare che i generi di monopolio prelevati presso gli uffici-vendita o magazzini di vendita siano introdotti nella rivendita per la quale fu fatta la richiesta.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-246

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Art. 246 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo