Regolamento di servizio
Art. 250
In vigore dal 10 apr 2001
Spetta pure ai militari del Corpo di vigilare:
che non si compiano cessioni di rivendite a titolo gratuito od oneroso nè si stipulino convenzioni tendenti a costituire una società per la loro gestione;
che non si vendano generi di monopolio senza licenza;
che non si comprino sale e tabacchi da persona non autorizzata alla vendita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-250