Regolamento di servizio

Art. 254

In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, residenti in località ove non abbiano sede uffici-vendita o magazzini di vendita oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi dal luogo in cui sono depositati ad un altro, facendone annotazione sulla bolletta che copre i generi e che deve essere loro presentata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-254

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Art. 254 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo