Regolamento di servizio
Art. 254
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, residenti in località ove non abbiano sede uffici-vendita o magazzini di vendita oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi dal luogo in cui sono depositati ad un altro, facendone annotazione sulla bolletta che copre i generi e che deve essere loro presentata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-254