Regolamento di servizio
Art. 257
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di compagnia e di tenenza che abbiano personale in servizio alla diretta dipendenza di funzionari del monopolio possono eseguire saltuari ed improvvisi sopralluoghi per assicurarsi del regolare adempimento del servizio medesimo e ove ravvisino un'inesatta osservanza delle disposizioni relative ne informano gli uffici interessati per il tramite del comando di circolo.
Quando però i servizi si svolgano nell'interno di opifici, stabilimenti o depositi, dovranno prendersi gli opportuni accordi col funzionario direttore per il compimento dei sopraluoghi anzidetti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-257