Regolamento di servizio›Capo III
Art. 262
In vigore dal 10 apr 2001
Nei riguardi della produzione degli apparecchi o parti di apparecchi di accensione e delle pietrine focaie, inteso come apparecchio qualunque oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi, i militari della Regia guardia di finanza debbono vigilare che non si istituiscano fabbriche di apparecchi o parti di ricambio di apparecchi di accensione o di pietrine focaie, senza licenza di esercizio rilasciata dall'Amministrazione e valida soltanto per l'anno finanziario di emissione.
Presso le fabbriche autorizzate i militari del Corpo debbono esercitare una permanente vigilanza per impedire la sottrazione del prodotto al dovuto pagamento del diritto fisso di monopolio; ed a tale scopo, nei particolari riguardi degli apparecchi e pezzi di ricambio:
a) accertano giornalmente, col concorso del fabbricante o del suo rappresentante, la quantità di apparecchi o pezzi di ricambio ultimati, curandone la introduzione nel magazzino fiduciario;
b) tengono in evidenza giornalmente su apposito registro di carico e scarico il movimento degli apparecchi o pezzi di ricambio confezionati, annotando su di esso sia le introduzioni in magazzino sia le estrazioni successive;
c) segnalano le introduzioni e le estrazioni anzidette all'ufficio tecnico di finanza, al quale spetta di provvedere alla punzonatura degli apparecchi o pezzi di ricambio prima del loro passaggio al libero commercio nonché alla riscossione dei diritti di monopolio stabiliti;
d) eseguono, in concorso del fabbricante o di chi lo rappresenta, ogni mese la verifica delle merci esistenti in magazzino e procedono alla verifica stessa straordinariamente, in maniera improvvisa, tutte le altre volte che lo ritengano opportuno;
e) prendono nota nel suddetto registro di carico e scarico dei risultati delle verifiche mensili e straordinarie, redigono regolare processo verbale delle differenze in più o in meno eventualmente riscontrate e chiudono sia l'annotazione sia il verbale con la firma propria e quella del fabbricante.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-262