Regolamento di servizioCapo II

Art. 259

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo esercitano inoltre attiva e diretta sorveglianza sui banchi del lotto, ed accertano mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, queste ultime anche su richiesta della competente autorità finanziaria, che il servizio vi proceda con la regolarità e con le norme prescritte. Di ogni ispezione si fa constare mediante processo verbale, da inviarsi all'intendenza di finanza sede di compartimento, del lotto o, nel caso, all'altra autorità finanziaria che abbia ordinato l'ispezione. Le verifiche ordinarie, specialmente rivolte al riscontro della gestione, si eseguono di regola nei primi giorni della settimana; quelle particolarmente tendenti ad accertare la presenza del titolare nel banco, nei giorni di maggior lavoro.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-259

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