Regolamento di servizio›Capo II
Art. 258
In vigore dal 10 apr 2001
Per la tutela del lotto pubblico, i militari del Corpo vigilano per impedire, ed all'occorrenza per accertare e denunciare, l'esercizio del giuoco clandestino del lotto sotto qualsiasi forma si eserciti, le lotterie e tombole per le quali non sia intervenuta la prescritta autorizzazione, la vendita, fuori del territorio consentito, dei biglietti delle estrazioni a premio e delle tombole autorizzate dal Prefetto, la vendita o distribuzione od acquisto nel Regno di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi nonché la pubblicazione su giornali o su fogli volanti dei relativi programmi ed avvisi ed in genere tutte le infrazioni alla legge ed al regolamento del lotto.
La vigilanza sulle lotterie e tombole deve esplicarsi anche sui biglietti emessi per le piccole lotterie esenti da tassa, per accertare: che la pubblica vendita dei biglietti si effettui esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi; che il prezzo unitario dei bilietti non superi le lire 2.50, ed il loro complessivo ammontare non ecceda le lire 5000.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-258