Regolamento di servizio›Capo II
Art. 261
In vigore dal 10 apr 2001
Ove occorra per qualsiasi causa sollevare o sospendere dalle sue funzioni il gestore del banco e procedere alla chiusura di questo, chi fa l'ispezione o appositamente interviene deve:
a) ritirare tutti i bollettari del giuoco, compresi quelli eventualmente esistenti nelle dipendenti collettorie, spedendo all'intendenza sede di compartimento, immediatamente, in assicurazione con la franchigia del banco, le matrici coperte di giuoco, ed, in piego raccomandato, i bollettari in bianco:
b) ritirare il denaro esistente nel banco e versarlo in tesoreria direttamente od a mezzo di vaglia postale gratuito, per conto del ricevitore;
c) ritirare tutti gli altri oggetti di spettanza erariale, depositandoli presso il municipio od altro ufficio pubblico locale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale;
d) far constare delle operazioni compiute mediante processo verbale da compilarsi in concorso del ricevitore cessato o del suo rappresentante designato dal podestà e, occorrendo, dal pretore o conciliatore locale.
Tale verbale sarà redatto in cinque esemplari, tre dei quali vanno trasmessi alla intendenza insieme con i bollettari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-261