Regolamento di servizioTitolo VICapo I

Art. 266

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della tassa di bollo sulle scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone e in altre simili gare, escluse quelle di tiro a volo, i militari del Corpo debbono assicurarsi: a) quando la tassa è riscossa con l'applicazione del bollo a punzone sui biglietti: che tutti i biglietti siano bollati; che non si faccia doppio uso di biglietti; b) quando la tassa è riscossa in modo virtuale con la compilazione del bordereau: che i biglietti siano distaccati da blocchi a madre e figlia progressivamente numerati in ambo le parti e distinti secondo l'ammontare delle giuocate ammesse; che non si faccia doppio uso dei biglietti, nè si adoperino blocchi a serie ripetuta colla stessa numerazione; che ciascun biglietto sia rilasciato per giocata non superiore a quella per la quale è stato predisposto; che il bordereau sia compilato giornalmente alla chiusura delle scommesse; che tutti i biglietti venduti ai giocatori siano computati nel bordereau medesimo; che in tale computo non vi siano salti di numerazione per asserite distruzioni o dispersioni di biglietti, le quali dovranno nel caso essere dalle parti giustificate e dai militari del Corpo rigorosamente controllate; che il bordereau cosi redatto, vistato dai militari del Corpo, sia presentato per la riscossione all'ufficio del registro. Per sincerarsi che la tassa debba essere effettivamente corrisposta non col sistema dei biglietti bollati mediante punzone ma in base a bordereau, i militari possono chiedere notizia all'ufficio del registro, ove questo non ne abbia già dato avviso o il tenitore delle scommesse non sia in grado di dimostrarlo esibendo idoneo documento. Con l'ufficio medesimo potranno essere presi di volta in volta opportuni accordi per l'esercizio della vigilanza, quando la tassa venga pagata in base a bordereau. In ogni caso i militari del Corpo debbono accertare che la vendita dei biglietti ai giocatori non si effettui senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza; che nel caso di corse di cavalli, negli ippodromi o in altri luoghi, organizzate dalle società di corse di cavalli, gli allibratori i quali non appartengano alle società medesime agiscano soltanto a nome e per conto di queste e siano altresì muniti di speciale autorizzazione di esse; che i biglietti portino impressa la indicazione della società o ditta emittente e per ciascun biglietto la somma pagata dai giocatori non superi le lire mille; che, infine, non si effettuino giocate clandestine.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-266

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 266 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo