Regolamento di servizio

Art. 256

In vigore dal 10 apr 2001
Fermo il disposto del precedente riguardo alle intese col direttore compartimentale per la repressione del contrabbando di coltivazione dei tabacchi, i comandi di legione e di circolo, per ogni altro interesse della difesa del monopolio dalle frodi e per le provvidenze da adottare o promuovere in rapporto ad ogni fenomeno che tenda ad insidiarne il gettito, si tengono in continuo contatto con gli ispettori compartimentali, concretando con essi in pieno accordo gli ordini e le istruzioni che ai comandi medesimi spetta di impartire per l'azione di vigilanza dei dipendenti reparti. Nel caso poi che l'ispettore compartimentale, per concrete ed immediate circostanze e necessità dei locali servizi di vigilanza e di indagine, dia dirette disposizioni ai reparti del Corpo, è compito dell'ispettore stesso di informarne al più presto i comandi di circolo o di legione, che cureranno ogni interesse dei servizi medesimi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-256

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Art. 256 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo