Regolamento di servizio
Art. 253
In vigore dal 10 apr 2001
Riguardo alla circolazione, alla detenzione e al deposito, i militari del Corpo debbono vigilare che siano coperte da regolare bolletta:
i sali in quantità superiore a 5 chilogrammi, entro la zona di vigilanza doganale e nella zona di vigilanza costituita intorno a tutte le saline del continente, o in quantità superiore a 50 chilogrammi, fuori delle zone anzidette;
i tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal monopolio, in quantità superiore a 2 chilogrammi entro la zona di vigilanza doganale o superiore a 10 chilogrammi fuori della zona stessa;
i tabacchi lavorati esteri importati per uso personale.
Nell'esercizio di tale vigilanza i militari del Corpo si accertano:
a) che i tabacchi e soli nazionali trasportati fra i diversi stabilimenti, uffici ed esercizi del monopolio siano accompagnati dalla bolletta di spedizione o di vendita, la quale è valida a coprire il genere nel luogo di deposito o di vendita senza limite di prescrizione;
b) che i tabacchi lavorati e sali nazionali acquistati per proprio uso dai privati siano coperti dalla bolletta di vendita o di circolazione o di deposito;
c) che i tabacchi esteri importati per uso personale siano coperti dalla bolletta doganale comprovante l'eseguito pagamento del diritto di monopolio all'importazione;
d) che nel caso di cui alla precedente lettera b) non sia scaduto il termine indicato nella bolletta per il compimento del trasporto nè quello di validità per la detenzione ed il deposito;
e) che nel caso di cui alla precedente lettera c), il trasporto a destino di quantità superiore ad un chilo, si effettui in cassetta o pacco, sigillato o piombato dalla dogana e che non sia scorso il periodo di validità della bolletta, stabilito in un mese dalla data per le quantità non superiori a mezzo chilo e in sei mesi dalla data per quantità maggiori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-253