Regolamento di servizio
Art. 248
In vigore dal 10 apr 2001
La vigilanza sul servizio delle rivendite ordinarie dei generi di monopolio è esercitata dai militari della Regia guardia di finanza secondo le istruzioni emanate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di concerto col Comando generale del Corpo.
In tali verifiche i militari predetti devono particolarmente accertare:
a) che i rivenditori siano muniti della prescritta licenza; la tengano, insieme con un esemplare della tariffa dei prezzi di vendita al pubblico, esposta in maniera visibile al pubblico e siano sempre provvisti secondo le prescrizioni dell'amministrazione di quantità di generi di monopolio sufficienti al consumo, in conformità del prospetto di scorta;
b) che le rivendite siano esercitate personalmente dai titolari, ai quali è solo consentito senza bisogno di autorizzazione, di assentarsi momentaneamente durante l'orario giornaliero, per ragioni inerenti al servizio delle rivendite o per interessi privati;
c) che i commessi, i coadiutori, gli assistenti ed i rappresentanti temporanei siano stati in tale funzione debitamente autorizzati dall'amministrazione;
d) che la rivendita sia esercita nel locale fissato;
e) che non si smercino tabacchi esteri, senza speciale autorizzazione;
f) che per lo smercio di sale pastorizio sia stato rilasciato apposito permesso;
g) che non si smercino prodotti od articoli che possano danneggiare i proventi del monopolio;
h) che i generi siano venduti al prezzo e alle condizioni risultanti dalla tariffa, senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità e siano pesati al netto e cioè senza carta od altro per involgerli;
i) che le bilance e i pesi siano campionati e tenuti in buono stato e non alterati;
l) che non si adulteri il sale con la bagnatura e parimenti il tabacco che si vende a peso;
m) che non si acquistino generi altrove che all'ufficio-vendita o magazzino di vendita assegnato e non siano fatte cessioni di generi da una ad altra rivendita;
n) che fuori del locale sia esposta la leggenda: Sali e tabacchi, col numero d'ordine della rivendita;
o) che i rivenditori incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.
Delle verifiche eseguite i militari del Corpo fanno constare mediante appositi processi verbali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-248