Regolamento di servizio

Art. 243

In vigore dal 10 apr 2001
Nei territori non soggetti a monopolio, i militari del corpo vigilano che non si fabbrichino tabacchi lavorati senza speciale licenza dell'Amministrazione, e possono a tale effetto sempre accedere negli stabilimenti, depositi e magazzini e verificare la merce in corso di lavorazione ed prodotti finiti. Nella provincia di Zara, detta vigilanza è anche intesa particolarmente ad impedire la fabbricazione di tabacchi lavorati, similari, per nome o per caratteristiche intrinseche o estrinseche, a quelle di produzione del Regio monopolio. Ai fini di tale controllo, nelle verifiche suaccennate i militari del Corpo possono prelevare gratuitamente un campione per ogni tipo di tabacco lavorato, non superiore all'unità minima di condizionamento, rilasciandone ai fabbricanti regolare ricevuta. Essi, inoltre, devono far risultare da apposito verbale, redatto in confronto del fabbricante, i risultati delle verifiche fatte, avendo cura di trasmettere sempre ed immediatamente una copia del verbale all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'originale all'Intendenza di finanza. Qualora dai fabbricanti venga loro impedito l'accesso alle fabbriche o, comunque, l'esplicazione delle verifiche, i militari ne fanno denunzia all'intendenza per i provvedimenti di sua competenza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-243

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Art. 243 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo