Regolamento di servizio

Art. 239

In vigore dal 10 apr 2001
Nell'esercizio delle facoltà e dei compiti di cui agli a 238, i militari della Regia guardia di finanza debbono astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, a meno che non operino, in sostituzione di questo, per disposizione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, o, in concorso di esso, per incarico ricevuto, in via eccezionale e previa intesa col comando di circolo, dal direttore compartimentale. Nel caso però di fondati sospetti, di abusi o di frode, che rendano necessari riscontri su verificazioni già eseguite, i riscontri stessi non potranno compiersi senza il preventivo assenso del direttore compartimentale o, in caso di assoluta urgenza, del capo gruppo delle coltivazioni, cui è demandato di stabilire, d'intesa con gli organi della Guardia di finanza, le modalità di tali operazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-239

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 239 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo