Regolamento di servizio
Art. 239
In vigore dal 10 apr 2001
Nell'esercizio delle facoltà e dei compiti di cui agli a 238, i militari della Regia guardia di finanza debbono astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, a meno che non operino, in sostituzione di questo, per disposizione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, o, in concorso di esso, per incarico ricevuto, in via eccezionale e previa intesa col comando di circolo, dal direttore compartimentale.
Nel caso però di fondati sospetti, di abusi o di frode, che rendano necessari riscontri su verificazioni già eseguite, i riscontri stessi non potranno compiersi senza il preventivo assenso del direttore compartimentale o, in caso di assoluta urgenza, del capo gruppo delle coltivazioni, cui è demandato di stabilire, d'intesa con gli organi della Guardia di finanza, le modalità di tali operazioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-239