Regolamento di servizio

Art. 238

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle coltivazioni, nei locali di cura e custodia e nei magazzini generali per eseguirvi, ai fini della vigilanza, le ispezioni che credono opportune. Tale facoltà, che ha principio colla formazione dei semenzai, cessa quindici giorni dopo l'uscita del tabacco dai locali suddetti, se il concessionario od il suo coltivatore o qualsiasi altra persona addetta al suo servizio non sia incorsa in verun caso di contrabbando, e due mesi dopo se sia stata pronunciata condanna o sia in corso procedimento per contrabbando. Le ispezioni possono essere estese ai terreni finitimi alle coltivazioni autorizzate, per il contrabbando che da queste abbia eventualmente a derivare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-238

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Art. 238 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo