Regolamento di servizio

Art. 233

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo vigilano che il sale concesso in esenzione d'imposta o a prezzo speciale non venga ceduto, nè sia adoperato per uso diverso da quello per il quale fu concesso. A tale uopo riscontrano le bollette relative e si fanno rendere conto delle quantità consumate. Nei casi in cui sia ammesso l'impiego del sale senza preventiva sofistificazione, si assicurano che vengano osservate tutte le disposizioni e cautele all'uopo stabilite.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-233

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Art. 233 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo