Regolamento di servizioTitolo VCapo I

Art. 228

In vigore dal 10 apr 2001
Per impedire l'abusiva produzione del sale, è compito dei militari della Regia guardia di finanza di vigilare che non si operi, senza permesso dell'Amministrazione dei monopoli, l'attingimento di acqua dalle sorgenti o polle salse, o l'asportazione di sabbie marine e terre salifere; nè si asporti acqua dal mare senza osservare le prescrizioni all'uopo stabilite; nè si produca sale servendosi delle acque del mare, o di sostanze vegetali o minerali. Discoprendo nuove sorgenti o miniere salifere, oppure fosse o conche contenenti concrezioni saline, i militari del Corpo debbono provvedere ad impedire l'uso del sale o delle acque salse, riferendone subito ai rispettivi comandanti, che ne informeranno l'Amministrazione dei monopoli. Lungo le rive del mare impediscono che si stabiliscano stagni o fosse senza permesso dell'Amministrazione e senza le cautele da questa prescritte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-228

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Art. 228 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo