Regolamento di servizio›Capo V
Art. 225
In vigore dal 10 apr 2001
Relativamente alla vendita dei generi soggetti ad imposta di produzione, è compito dei militari del Corpo di vigilare:
che non si vendano fiammiferi, nè cartine e tubetti per sigarette in condizione diversa da quella indicata alla lettera c) del precedente ;
che non si espongano in vendita succedanei al caffè non condizionati secondo il disposto della lettera d) dello stesso articolo;
che non si eserciti lo smercio dei prodotti esplodenti senza la licenza dell'autorità politica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-225