Regolamento di servizio

Art. 223

In vigore dal 10 apr 2001
Per il disimpegno dei compiti di cui alle lettere c) ed f) del precedente e alla lettera b) dell', i militari del Corpo assegnati alle fabbriche e posti alla normale dipendenza degli uffici tecnici di finanza ricevono disposizioni, oltre che da questi, dagli uffici compartimentali per i monopoli di Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-223

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Art. 223 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo