Regolamento di servizio

Art. 218

In vigore dal 10 apr 2001
Per l'esatta osservanza delle prescrizioni e cautele, relative alle operazioni di denaturazione degli spiriti, l'ufficiale o sottufficiale del Corpo, che v'interviene a norma del precedente , deve particolarmente tener presente: che le operazioni si debbono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole; che gli agenti delegati dell'amministrazione devono assistere alle operazioni per tutta la loro durata; che deve effettuarsi in presenza degli agenti stessi il trasporto del denaturante e dello spirito dai rispettivi magazzini di deposito al locale destinato per le operazioni di denaturazione e nel quale non deve trovarsi mai altro spirito nè pure nè denaturato; che il recipiente contenente il denaturante non presenti tracce di manomissione, conservi i suggelli originali della finanza quali risultano dal verbale redatto al momento della consegna e del quale una copia deve trovarsi presso l'esercente; che allo spirito da denaturare non deve essere stata aggiunta alcuna sostanza estranea; che i locali e i recipienti in cui sarà compiuta la denaturazione siano nelle condizioni risultanti dai verbali di verificazione all'uopo compilati dall'ufficio tecnico di finanza e non abbiano subito alcuna modificazione o alterazione; che il denaturante deve essere aggiunto, nella proporzione prescritta, allo spirito dopo che questo sia passato nei recipienti destinati per la denaturazione, e, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e nel tempo necessari ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato; che della eseguita denaturazione va compilato verbale, sottoscritto dall'ufficiale o sottufficiale insieme con gli altri agenti intervenuti; che, infine, compiuta la denaturazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente introdotto nel locale all'uopo destinato, con annotazione nel relativo registro di carico e scarico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-218

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