Regolamento di servizioCapo II

Art. 214

In vigore dal 10 apr 2001
Nelle fabbriche in cui l'accertamento del prodotto è delegato ai militari del Corpo, ed in quelle tassate in base alla produttività giornaliera, spetta ai militari medesimi di rimuovere i sigilli dagli apparecchi quando deve essere iniziata la lavorazione, e di riapporveli a lavorazione compiuta; facendo ciò risultare, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni di lavoro o negli avvisi di vigilanza, oppure mediante apposito verbale. Eguale compito spetta ad essi nelle fabbriche convenzionate, all'inizio ed al termine del periodo d'abbonamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-214

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