Regolamento di servizioCapo II

Art. 210

In vigore dal 10 apr 2001
Rispetto alla produzione è compito precipuo dei militari della Guardia di finanza di vigilare: che non si istituiscano fabbriche ed opifici, dove si producano, si rettifichino, si trasformino o si manipolino generi soggetti ad imposta, senza la preventiva denuncia alla finanza; che non si portino abusive variazioni agli apparecchi ed ai locali delle fabbriche e degli opifici, dopo la verificazione fattane dai rispettivi uffici tecnici di finanza; che non si effettuino lavorazioni senza la preventiva dichiarazione o fuori dei termini della dichiarazione stessa e, quando sia il caso, senza il preventivo pagamento della imposta, ai termini delle rispettive leggi e dei regolamenti speciali; che non si alterino o falsifichino i misuratori applicati dalla finanza per l'accertamento del prodotto, nonché i contrassegni, bolli, sigilli, punzoni e marche di qualsiasi specie, che servono ad assicurare o ad identificare gli apparecchi od il prodotto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-210

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Art. 210 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo