Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 201
In vigore dal 10 apr 2001
A richiesta dell'ufficio tecnico di finanza, un ufficiale o sottufficiale del Corpo, esclusi sempre i militari di servizio presso le fabbriche, interviene alle operazioni di che il n. 8 del precedente articolo, per presenziarne il compimento e firmare il verbale, in concorso dei funzionari dall'ufficio stesso incaricati.
Quando, per assenza o altro impedimento, la richiesta non possa essere assecondata, ne deve essere data pronta notizia all'ufficio tecnico di Finanza, perché l'operazione possa eventualmente essere compinta anche senza l'intervento dei militari del Corpo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-201