Regolamento di servizio

Art. 244

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo possono essere incaricati della vigilanza sia interna che esterna degli opifici, degli stabilimenti, e dei depositi di tabacchi greggi esteri, su richiesta del funzionario che li dirige e con consegne di servizio stabilite dal direttore medesimo di concerto con i comandi d circolo interessati. La stessa disposizione vale, in quanto applicabile, per i depositi dei generi di monopolio. I militari che prestano servizio all'interno ed alla porta dipendono per tale servizio dal capo dell'opificio, stabilimento o deposito. Previa intesa tra il direttore e il comando di circolo o di nucleo o altro comando locale del Corpo, il personale delle volanti e dei nuclei può essere incaricato di azioni saltuarie di visite ed altre forme di controllo nell'interno dell'opificio e nelle sue adiacenze. Presso i depositi dei sali i militati del Corpo esercitano, durante le operazioni, vigilanza permanente alle porte di entrata e di uscita, per accertare le quantità dei sali che vi si immettono e quelle che se ne estraggono per la somministrazione agli uffici-vendita o per qualsiasi altro motivo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-244

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Art. 244 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo