Regolamento di servizio
Art. 249
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle loro visite alle rivendite i militari del Corpo devono sempre farsi esibire i generi e le bollette relative, ritirando, per unirle al verbale, quelle che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, e indicando nelle altre le residue quantità esistenti.
Sia nell'esecuzione delle visite sia in ogni altra occasione, i militari del Corpo devono assicurarsi che le rivendite rimangono aperte per tutto l'orario giornaliero determinato dall'ispettore compartimentale, compresi i giorni festivi, salvo, per questi ultimi, gli speciali turni di chiusura facoltativa eventualmente consentiti dall'amministrazione del monopolio, e, per tutti i giorni, i brevi turni che l'amministrazione stessa avesse autorizzato per la colazione.
I militari debbono inoltre tenersi informati delle variazioni che avvengono nelle condizioni di viabilità fra le rivendite e gli uffici-vendita o magazzini di vendita presso i quali queste si provvedono, per segnalarle ai superiori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-249