Regolamento di servizio

Art. 252

In vigore dal 10 apr 2001
Quando per ragioni di vigilanza debbano eseguirsi verifiche presso spacci cooperativi militari o presso stabilimenti penali, autorizzati allo smercio dei tabacchi, esse vanno compiute sempre da ufficiali in uniforme e previo l'assenso del comandante o direttore dello stabilimento ove funziona lo spaccio o di chi ne fa le veci.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-252

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