Regolamento di servizio
Art. 255
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle zone di vigilanza doganale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, i militari del Corpo debbono vigilare che non si tengano depositi di sale senza permesso dell'Amministrazione e senza l'osservanza delle condizioni nel permesso medesimo stabilite, avvertendo che sono esclusi dal divieto i depositi delle saline in regolare coltivazione, nonché l'abitato principale delle città le quali abbiano una popolazione agglomerata non inferiore a 10,000 abitanti, e che non costituiscono deposito le quantità di sale detenute dai mercanti al minuto quando non superino la quantità ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.
Nelle zone anzidette, ove non esistano dogane, spetta ai comandanti di brigata di tenere un registro dei permessi e delle quantità di sali accordate per il deposito, annotandovi tutte le entrate e le uscite notificate dai proprietari.
I militari del Corpo devono presenziare tutte le immissioni dei generi nei depositi ed hanno sempre diritto di verificare, quando ne ricevano ordine dei propri superiori, lo stato dei depositi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-255