Regolamento di servizio›Capo II
Art. 260
In vigore dal 10 apr 2001
Scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:
a) se il locale del banco sia decente e precisamente quello riconosciuto idoneo dall'amministrazione e se vi si trovino a disposizione del pubblico le leggi, i regolamenti, il prontuario delle vincite ed i bollettini ufficiali delle estrazioni;
b) se il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, e se il commesso che lo rappresenta sia legalmente autorizzato;
c) se per i commessi avventizi il ricevitore conservi i documenti prescritti (atto di nascita da cui risulti un'età non inferiore ai 18 anni certificato di cittadinanza italiana, certificato di buona condotta rilasciato dal podestà e certificato di non incorsa penalità); e se i ridetti avventizi come i commessi stabili addetti al banco posseggano le qualità necessarie al loro compito, mantengano urbanità di modi col pubblico e non abbiano rapporti con esercenti di lotto clandestino;
d) se il ricevitore sia sempre fornito di una quantità di bollettari tale, per ognuno dei diversi tipi, da fronteggiare tutte le richieste del pubblico;
e) se le giuocate siano scritte con la massima diligenza e chiarezza sulle bollette e sulle matrici, e se i giuochi contenuti in ciascun bollettario vengano regolarmente trascritti nel copia-giuochi da rimanere presso il banco;
f) se le vincite siano pagate puntualmente e prontamente, senza pretese di compensi e sempre con preferenza quelle di minore importo;
g) se siano ben custoditi i bollettari del giuoco e ben tenuti i registri delle ricevute delle bollette vincenti, segnalando nel verbale gli estremi della matrice cui si riferisce l'ultima ricevuta rilasciata;
h) se le collettorie aggregate al banco siano ben condotte e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;
i) quali siano le cause più attendibili dell'aumento o della diminuzione degli introiti, investigando e riferendo sugli eventuali spostamenti di giuoco da uno ad altro banco;
l) se dal banco si raccolga giuoco fuori del locale del banco stesso;
m) che il banco sia costantemente aperto durante l'orario giornaliero stabilito dall'intendenza sede di compartimento.
Delle irregolarità riscontrate in ogni banco, oltre a farne constare nel verbale, si tiene nota per accertare, nelle ispezioni successive, se siano state rimosse.
Il ricevitore dovrà dar conto in qualsiasi momento della dotazione di bollettari ricevuta, con l'esibizione dei bollettari non adoperati od impiegati solo in parte, con l'esibizione delle bollette vincenti pagate ed infine col denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale e dedotto l'ammontare delle bollette annullate unite alle matrici ultimamente spedite all'intendenza.
Quando all'atto dell'ispezione il ricevitore non sia in grado di dare tale conto, potranno essere chieste telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti dalla intendenza sede di compartimento e fatte con lo stesso mezzo le proposte che fossero ritenute urgenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-260