Regolamento di servizio›Capo III
Art. 263
In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza vigilano inoltre:
1° che gli apparecchi di accensione e le pietrine focaie fabbricati nel Regno e destinati alla esportazione siano coperti nel trasporto dalla fabbrica alla dogana da regolare bolletta a cauzione;
2° che non si trasportino in ogni altro caso, nè si detengano o cedano o vendano apparecchi o pezzi di ricambio sprovvisti di contrassegno, salvo il possesso di apparecchi temporaneamente importati per uso personale e per i quali il possessore medesimo è tenuto ad esibire la relativa bolletta doganale;
3° che alle caratteristiche esterne degli apparecchi detenuti per la vendita e già provvisti di contrassegno non siano apportate modificazioni ed aggiunte per effetto delle quali dovrebbe essere applicato su di essi un maggiore diritto fisso;
4° che alle caratteristiche esterne degli apparecchi già muniti di contrassegno non siano portate modificazioni od aggiunte a scopo pubblicitario, nè si cedano o vendano o si detengano per la cessione o la vendita tali apparecchi modificati;
5° che per lo smercio al pubblico degli apparecchi e relativi pezzi di ricambio, muniti di contrassegno, tanto i rivenditori dei generi di monopolio, quanto i privati esercenti siano muniti di licenza dell'Amministrazione finanziaria;
6° che dai privati esercenti muniti della licenza anzidetta non siano venduti apparecchi di specie diversa da quelle per le quali fu rilasciata la licenza medesima;
7° che presso ogni locale destinato a deposito o vendita di apparecchi di accensione quando non trattasi di rivendita di generi di monopolio sia tenuto apposito registro di entrata e di uscita per l'allibramento giornaliero degli acquisti fatti e delle vendite effettuate, e che la registrazione degli acquisti corrisponda coi documenti di origine quali fatture, distinte, bollette e simili;
8° che non si detengano pietrine sciolte in locali di vendita o deposito;
9° che la vendita al pubblico delle pietrine sia effettuata esclusivamente nei condizionamenti forniti dal monopolio e dai venditori di generi di monopolio che ne abbiano avuto licenza, consentendosi agli altri esercenti autorizzati alla vendita degli apparecchi, soltanto di tenere in deposito un numero di pietrine non superiore a quello degli apparecchi posti in vendita, per la necessità di tale smercio;
10° che i rivenditori del monopolio autorizzati alla vendita delle pietrine si tengano sempre provvisti del genere e non pratichino un prezzo superiore a quello fissato nell'apposita tariffa di vendita al pubblico.
Quando la licenza di vendita, trascorso l'esercizio finanziario in cui è stata rilasciata e per il quale è valida, non fosse stata rinnovata, i militari del Corpo che eseguono la verifica provvedono ad annullarla ed a corredarne il verbale che per tale infrazione va compilato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-263