Regolamento di servizio›Titolo VI›Capo I
Art. 264
In vigore dal 10 apr 2001
In materia di tassa di bollo, senza pregiudizio degli altri compiti di vigilanza che loro siano attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunque riflettenti la tutela di tale tributo, i militari della Regia guardia di finanza portano specialmente la loro attenzione sulle ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture e simili, nei rapporti comuni e in quelli collegati alla tassa di scambio, nonché sulle cambiali, e sugli avvisi e manifesti al pubblico anche su materia diversa dalla carta, controllando che gli atti stessi abbiano, in conformità delle disposizioni della legge per il vario trattamento di tariffa, assolto regolarmente l'obbligo della tassa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-264