Regolamento di servizioCapo II

Art. 268

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della tassa di scambio, la vigilanza dei militari del Corpo è diretta ad accertare che per ogni scambio di merci, tra industriali, commercianti ed esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale ed anche se le merci siano destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell'azienda commerciale od industriale dell'acquirente, vengano regolarmente assolti gli obblighi di tassa, sempre che non sia esente a norma di legge e ove lo scambio medesimo non sia posto in essere mediante scrittura registrata con tassa proporzionale di registro non inferiore a quella di scambio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-268

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Art. 268 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo