Regolamento di servizio›Capo II
Art. 268
In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della tassa di scambio, la vigilanza dei militari del Corpo è diretta ad accertare che per ogni scambio di merci, tra industriali, commercianti ed esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale ed anche se le merci siano destinate ad essere comunque usate, impiegate o consumate nell'azienda commerciale od industriale dell'acquirente, vengano regolarmente assolti gli obblighi di tassa, sempre che non sia esente a norma di legge e ove lo scambio medesimo non sia posto in essere mediante scrittura registrata con tassa proporzionale di registro non inferiore a quella di scambio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-268