Regolamento di servizio
Art. 271
In vigore dal 10 apr 2001
Nei passaggi di merci a mezzo di ausiliari del commercio, ammessi dalla legge come non costituenti scambio, cioè effettuati nel Regno fra la casa centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali, succursali, sedi e depositi, ovvero fra le filiali e stabilimenti di una stessa ditta, ovvero fra una ditta commerciale od industriale ed i propri rappresentanti e commessi viaggiatori, o, in fine, fra commercianti ed industriali a mezzo di commissionari, mediatori ed altri intermediari od ausiliari del commercio, i militari del Corpo provvedono a riscontrare che sussistano le condizioni e siano osservate tutte le norme, particolarmente stabilite per tale speciale trattamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-271