Regolamento di servizio
Art. 274
In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della esenzione dalla tassa sugli scambi nel Regno aventi per oggetto merci all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, i militari del Corpo provvedono ad accertarsi che le fatture relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza e le marche conseguentemente applicate siano state annullate da un ufficio del registro con bollo a calendario.
Ove le dette merci siano state successivamente importate nel Regno, i militari si accertano che siano state osservate per la tassa di scambio le norme relative all'importazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-274