Regolamento di servizio
Art. 275
In vigore dal 10 apr 2001
Quando la tassa di scambio sia di importo inferiore a lire 500 per ogni singola fattura, i militari si accertano che il pagamento di essa risulti effettuato mediante le apposite marche da bollo doppie per tassa di scambio, applicate e annullate nel modo dalla legge stabilito, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio.
Ove invece l'importo della tassa sia di lire 500 o più, i militari si accertano che il pagamento sia stato effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali entro il ridetto termine di cinque giorni, salvo il caso in cui sia stato concesso di effettuare il pagamento medesimo a mezzo di postagiro settimanale.
In ordine a tale sistema di pagamento a mezzo dei conti correnti postali, i militari riscontrano particolarmente:
che gli industriali, commercianti ed esercenti tenuti per legge all'apertura del conto corrente con deposito vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria abbiano, nel termine dovuto, assolto tale obbligo, ed all'uopo si fanno da essi esibire i documenti probatori relativi, consistenti per i nuovi correntisti nella partecipazione di apertura del conto e nel certificato di allibramento munito della dichiarazione di vincolo della somma corrispondente al deposito, rilasciati dall'ufficio conti delle poste, e per i già correntisti nella lettera dell'ufficio medesimo di vincolo costituito per l'ammontare del deposito prescritto;
che tale ammontare realmente sussista, facendosi all'uopo esibire per l'esame i certificati di allibramento rilasciati giornalmente dal predetto ufficio per tutte le operazioni a debito o credito compiute dal correntista;
che nel caso di commercianti, industriali ed esercenti non correntisti, essi siano muniti, a giustificazione della mancata apertura del conto corrente, del certificato dell'ufficio delle imposte dirette, annualmente da questo rinnovato e convalidato e da cui deve risultare un reddito di ricchezza mobile di categoria B inferiore a quello previsto per l'obbligo del conto stesso;
che il pagamento della tassa di scambio risulti effettuato dai correntisti mediante postagiro tratto a favore del conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto, e dai non correntisti con versamento diretto a mezzo di un ufficio di posta sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto;
che sulla fattura rilasciata nonché sul relativo duplo o sul libro di prima nota od altro equivalente documento siano indicati gli estremi del postagiro con cui è stato effettuato il versamento o della ricevuta del bollettino di versamento, vistata e bollata dall'ufficio postale;
che il duplo della fattura o il libro di prima nota od altro equivalente documento siano corredati delle ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'ufficio del registro o all'atto della consegna dei postagiro, a dimostrazione dell'effettuato pagamento della tassa;
che le medesime annotazioni e documentazioni degli scambi risultino nei casi consentiti di versamento facoltativo della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali per importi inferiori a lire cinquecento ma non a lire cento.
Riguardo ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed alle carte da giuoco, per cui la tassa di scambio va corrisposta dai fabbricanti esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni annuali di abbonamento, i militari del Corpo devono accertarsi che i fabbricanti siano in possesso di un esemplare della convenzione e, ove si tratti di prodotti pei quali sia stata particolarmente consentita un'aliquota di abbonamento comprensiva anche della tassa di scambio dovuta per tutti gli scambi successivi, che le note, conti, fatture e quietanze posti in essere per i detti successivi scambi siano stati assoggettati alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.
I militari del Corpo devono altresì vigilare che i fabbricanti pei quali l'abbonamento è obbligatorio e che inizino la loro attività durante l'anno abbiano, entro due mesi dalla data di apertura, denunciata all'ufficio del registro del distretto, l'apertura del loro esercizio.
Il riscontro dei militari del Corpo deve pure esercitarsi in confronto delle società per azioni, nonché delle ditte di reddito di categoria B non inferiore a L. 20.000, che siano particolarmente autorizzate a pagare la tassa sugli scambi in base a convenzione di abbonamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-275