Regolamento di servizio

Art. 273

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della esenzione dalla tassa negli scambi di esportazione, i militari del Corpo debbono riscontrare: che per le esportazioni effettuate direttamente da produttori e commercianti, questi, salve le eccezioni all'uopo consentite, abbiano, in prova dell'esportazione medesima, la relativa bolletta doganale; che per gli scambi nel Regno di merci destinate dal l'acquirente alla esportazione, le merci stesse siano state dal venditore spedite direttamente all'estero o introdotte in un deposito franco o punto franco del Regno ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale e l'effettuata esportazione o introduzione risulti da fattura, assoggettata alla tassa di bollo stabilita dall' della tariffa, allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e munita di attestazione della dogana o - per le esportazioni a mezzo di pacco postale - del competente ufficio postale; che per le esportazioni in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose di imitazione, e per la loro successiva reintroduzione nel Regno, l'operazione effettuata risulti da regolare documento doganale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-273

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Art. 273 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo