Regolamento di servizio
Art. 272
In vigore dal 10 apr 2001
Per le merci importate dall'estero, i militari del Corpo si accertano:
che dalla bolletta rilasciata dalla dogana risulti corrisposta la tassa dovuta;
che le fatture estere relative a dette merci, per essere considerate esenti dalla tassa di bollo, riportino gli estremi della bolletta di importazione da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di scambio;
che le fatture estere di merci provenienti dall'estero ed esenti per legge dalla tassa di scambio, se emesse nei confronti di industriali, commercianti ed esercenti siano state assoggettate alla tassa di bollo stabilita dall' della tariffa, allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
che per i passaggi di merci importate, ulteriormente effettuati nel Regno, ancorchè posti in essere da filiali o rappresentanti depositari di ditte estere, sia stata nuovamente pagata la tassa di scambio, salve le agevolezze consentite, sotto l'osservanza di speciali norme e condizioni, per le importazioni o per lo scambio successivo ad importazione, di determinate materie prime;
che per le merci temporaneamente importate risulti da bolletta doganale l'avvenuto deposito della tassa di scambio dovuta;
che per le importazioni in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose di imitazione, siano in possesso della ditta importatrice la relativa bolletta doganale di somme depositate e un esemplare della fattura od altro equivalente documento munito del bollo della dogana e contenente una dettagliata descrizione della merce, con indicazione, per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-272