Regolamento di servizio
Art. 277
In vigore dal 10 apr 2001
Circa gli scambi di animali vaccini, ovini e suini, pei quali la tassa di scambio è dovuta una sola volta all'atto della macellazione o del pagamento dell'imposta di consumo, è compito dei militari del Corpo di riscontrare:
che nei Comuni provvisti di pubblico macello non vengano dai competenti incaricati rilasciate bollette di introito di tasse o diritti di macellazione sugli animali anzidetti, senza contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio, dovuta per capo secondo apposita tariffa, mediante l'applicazione e l'annullamento delle prescritte marche doppie sulle matrici e sulle figlie delle bollette medesime;
che nei Comuni sprovvisti di pubblico macello, nei quali l'imposta sul consumo delle carni viene riscossa a tariffa, non si rilascino bollette d'introito dell'imposta medesima su tali animali senza contemporaneamente riscuotere la tassa di scambio nel modo su indicato, e ove invece la ridetta imposta venga riscossa col sistema dell'abbonamento abbiano gli abbonati stipulato con l'ufficio del registro, nel termine prescritto, la convenzione obbligatoria di abbonamento per la tassa di scambio e siano perciò in possesso di un esemplare della convenzione o della ricevuta di pagamento del canone di tassa quando questo sia stato versato in unica soluzione;
che, in ogni caso, la tassa di scambio sia applicata e riscossa all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, quando non sia provato che venne, già corrisposta all'atto della macellazione;
che negli scambi anteriori alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo, i quali sono esenti da tassa di scambio, le note, conti, fatture e quietanze eventualmente poste in essere siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza;
che negli scambi di residui della lavorazione delle carni macellate, come pelli, unghie, setole, corna ed altro, sia stata assolta nuovamente la tassa di scambio, da corrispondersi nei modi normali, indipendentemente da quella corrisposta all'atto della macellazione o del pagamento dell'imposta di consumo.
Riguardo agli scambi di bestiame equino, i militari riscontrano:
che per ogni scambio sia stata applicata e corrisposta, nei modi normali, la tassa di scambio dovuta per capo secondo apposita tariffa;
che, ove all'atto della macellazione di tale bestiame da parte di commercianti, industriali ed esercenti o del pagamento, da parte degli stessi, dell'imposta di consumo sulle relative carni, non sia risultato che sull'ultimo scambio del bestiame vivo venne corrisposta la dovuta tassa, sia stata applicata e riscossa una nuova tassa di scambio, nei modi stabiliti per il bestiame vaccino, ovino e suino, in ragione del valore di ogni singolo capo;
che, quando nel primo scambio, successivo ad importazione, non venga provveduto ad applicare in fattura la tassa di scambio relativa, risulti dalla bolletta doganale essere stata riscossa la tassa di scambio all'importazione nella speciale misura stabilita per i negozianti e commercianti importatori ammessi a tale agevolezza con apposita convenzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-277