Regolamento di servizio

Art. 270

In vigore dal 10 apr 2001
Per gli scambi in conto deposito, per quelli in sospeso e per i passaggi di merci a scopo di lavorazione, per cui è consentito un trattamento di agevolezza nei riguardi dell'applicazione della tassa di scambio, i militari del Corpo devono vigilare: che sussistano le condizioni dalla legge richieste; che siano regolarmente tenuti i prescritti libri delle merci in conto deposito, in sospeso o in lavorazione; che sia provveduto al regolare rilascio delle note obbligatorie di consegna, spedizione o restituzione delle merci, nonché delle fatture di lavorazione; che, alle dovute scadenze, sia compilato e trasmesso il prescritto estratto del libro delle merci in conto deposito che siano state vendute; che per le merci in conto deposito o in sospeso il pagamento della tassa di scambio sia effettuato nei modi e termini dovuti; che parimenti sia effettuata l'applicazione della tassa sulle fatture delle merci assoggettate a lavorazione e che vengono restituite al fornitore o, per di lui conto ed incarico, consegnate o spedite a terzi acquirenti; che sia infine osservata ogni altra norma secondo è all'uopo dalla legge stabilito. Riguardo alle fatture, note, conti ed equivalenti documenti, che, comunque, comprendano importi per fornitura di merci e prestazione d'opera, i militari del Corpo curano di riscontrare che sia stata applicata la tassa di scambio, per l'intero ammontare delle fatture medesime, se il prezzo o valore delle merci fornite non è distinto dall'importo della mano d'opera, o limitatamente a detto prezzo o valore, se esso sia stato tenuto distinto, applicandosi in questo secondo caso sull'importo della mano d'opera la tassa ordinaria di bollo di quietanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-270

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Art. 270 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo