Regolamento di servizio›Titolo VI›Capo I
Art. 267
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle gare di tiro a volo con scommesse, quando la tassa si riscuote in base a bordereau, i militari del Corpo debbono controllare:
che prima dell'inizio di ciascuna riunione la società abbia presentato regolare denuncia alla intendenza di finanza della provincia, indicando il giorno e il luogo della riunione, ed abbia effettuato presso l'ufficio del registro il deposito prescritto dall'intendenza a garanzia dell'adempimento degli obblighi di tassa; che la società stessa annoti per ogni giornata di tiro, su appositi fogli vistati e numerati dall'intendenza, i nomi e cognomi dei tiratori partecipanti alle scommesse, con il numero dei bersagli (volatili o apparecchi meccanici sostituiti ai volatili) che hanno formato oggetto di tiro da parte di ciascun tiratore ed il corrispondente importo delle tasse dovute, e presenti all'ufficio del registro, alla fine di ogni settimana o di ogni riunione secondo sarà stato stabilito dall'intendenza, tali fogli bordereau, per il pagamento della tassa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-267