Regolamento di servizio
Art. 279
In vigore dal 10 apr 2001
Per il legname resinoso da opera (abete, larice e pino, allo stato rozzo o semplicemente sgrossato coll'ascia, o in travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, ovvero segato o in tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore), i militari del Corpo devono accertarsi che la tassa di scambio relativa dovuta una volta tanto per il fatto della produzione o dell'importazione venga, regolarmente applicata e riscossa.
Ed a tale scopo essi riscontrano:
a) per il legname resinoso da opera di produzione nazionale:
1° che, nel caso di vendite o concessioni a qualsiasi titolo di tagli di boschi o di vendite da parte del proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco, quando dette vendite e concessioni siano state poste in essere mediante regolare contratto, l'avvenuto pagamento della relativa tassa di scambio risulti da un esemplare del contratto stesso registrato;
2° che, ove invece dette vendite e concessioni siano state effettuate senza la stipulazione di regolare contratto sottoposto a registrazione, sia stata presentata, da chi vi è obbligato, nel termine prescritto, regolare denunzia all'ufficio del registro, contenente gli estremi della vendita o concessione, e da una ricevuta dell'ufficio medesimo risulti corrisposta conseguentemente la tassa;
b) per il legname resinoso da opera importato dall'estero:
che gli importatori siano muniti della bolletta doganale di importazione, in cui si attesta del pagamento di tassa effettuato.
Per gli scambi successivi di detto legname, sia di produzione nazionale sia di importazione, ove esso non abbia subito alcuna lavorazione o trasformazione, i militari si accertano che le eventuali note, conti, fatture e quietanze relative siano state assoggettate alla tassa ordinaria di bollo di quietanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-279