Regolamento di servizioCapo III

Art. 284

In vigore dal 10 apr 2001
Nell'esecuzione della vigilanza di cui al precedente articolo, i militari del Corpo devono tener presente: l° che per il trasporto non gratuito di persone, bagagli e merci sulle linee automobilistiche, sovvenzionate o non dallo Stato, autorizzate in via provvisoria, e di persone e bagagli sulle vetture pubbliche, la tassa fissa di bollo si intende dovuta solo in quanto i biglietti di trasporto vengano effettivamente rilasciati; 2° che sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura, o fogli di via non siano poste indicazioni di peso inferiore al vero o altra falsa dichiarazione, che portino ad applicare tasse e sopratasse inferiori a quelle dovute; 3) che è obbligatoria la riscossione del prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietti ai passeggieri da parte delle aziende esercenti di linee tramviarie urbane ed intercomunali, di linee di omnibus urbane, di linee di navigazione interna urbane ed intercomunali con battelli a motore meccanico, e di linee automobilistiche, sovvenzionate o non dallo Stato, concesse in via definitiva.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-284

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