Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 286
In vigore dal 10 apr 2001
I militari della R. guardia di finanza devono vigilare che, ove non si tratti di esercizi i quali si siano avvalsi della facoltà di corrispondere la tassa in base a convenzione di abbonamento, nei ristoranti, nelle trattorie, nelle vetture-ristoranti dei treni, come pure nei servizi di ristorante e trattoria annessi a caffè, bars, birrerie, osterie e latterie, e nei ristoranti di circoli e clubs, sia, per ogni pasto o consumazione, applicata sulla nota o conto la tassa a norma di tariffa, secondo la categoria cui l'esercizio appartiene, anche se il conto sia pagato dal consumatore alla fine della settimana o del mese od altro periodo;
che lo stesso obbligo di tassa sia osservato dalla mense annesse ai circoli militari, comunque gestite; dalle mense reggimentali e di presidio che non siano gestite in economia; e pei servizi di ristorante e trattoria, nonché per le somministrazioni in occasioni di fidanzamenti, matrimoni, battesimi e festeggiamenti di ricorrenze e simili, che siano effettuati da altri esercizi come bars, caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli, clubs, rosticcerie, mescite, fiaschetterie, bottiglierie, negozi da vinaio, cantine, mense, pasticcerie, buffets di stazioni e di teatri;
che ugualmente sia applicata la tassa per le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars annessi agli alberghi, locande e pensioni, quando non vengano comprese nel conto generale per l'alloggio e siano pagate di volta in volta, avvertendo, però, che per le consumazioni medesime non è ammesso il sistema dell'abbonamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-286