Regolamento di servizio
Art. 282
In vigore dal 10 apr 2001
Per le merci soggette a tassa di scambio esistenti in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, i militari del Corpo hanno comunque facoltà di richiedere agli industriali, commercianti, esercenti ed ausiliari del commercio, detentori delle merci medesime, che, ove queste non siano di loro produzione, sia dimostrato l'effettuato regolare pagamento della tassa di scambio con l'esibizione dei prescritti documenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-282