Regolamento di servizio›Capo III
Art. 285
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo concorrono pure a vigilare che sulle linee di cui al n. 3 del precedente articolo i passeggieri non viaggino senza biglietto e non concorra eventualmente a tale abuso la negligenza grave del fattorino, e che inoltre i passeggieri non viaggino attaccati in qualsiasi modo all'esterno delle vetture percorrenti le linee medesime.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-285